- Professione: Ingegnere meccanico
- Software: SolidEdge CoCreate Salome-Meca
- Regione: Porto Recanati, ma con l'appennino nel cuore
Se ne era parlato a lungo ed effettivamente la norma e' presente nella riforma del lavoro.
Copio dal sitro del Sole24ore:
Collaborazioni rese da titolari di partita Iva (articolo 1, commi 26 e 27). Viene introdotto l'articolo 69-bis nel Dlgs 276/2003 con l'obiettivo di razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita Iva. Viene introdotta la presunzione che prestazioni rese da titolari di partita Iva sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: che la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi nell'arco di un anno solare; che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare superi la misura dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare; che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente. C'è anche una norma di interpretazione autentica dell'articolo 61, comma 3, del Dlgs 276/2003, volta a chiarire che le norme che disciplinano il lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l'iscrizione.
In pratica, coloro che formalmente lavorano a p.iva ma in realta' svolgono un lavoro subordinato (monocliente e con attrezzatura di alvoro fornita dal cliente) saranno equiparati a lavoratori a progetto e quindi dovranno essere assunti.
Se non ho capito male la norma non si applica agli iscritti agli albi professionali e, sentivo stamattina alla radio ma non e' riportato nell'articolo, a chi ha un giro d'affari per lo stesso cliente superiore ai 18.000 euro lordi l'anno.
Spero ci sia un po' di elasticita' nell'interpretazione della legge, non vorrei trovarmi assunto coattamente, con tanto di cartellino e timbrature.... :tongue:
Copio dal sitro del Sole24ore:
Collaborazioni rese da titolari di partita Iva (articolo 1, commi 26 e 27). Viene introdotto l'articolo 69-bis nel Dlgs 276/2003 con l'obiettivo di razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita Iva. Viene introdotta la presunzione che prestazioni rese da titolari di partita Iva sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: che la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi nell'arco di un anno solare; che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare superi la misura dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare; che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente. C'è anche una norma di interpretazione autentica dell'articolo 61, comma 3, del Dlgs 276/2003, volta a chiarire che le norme che disciplinano il lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l'iscrizione.
In pratica, coloro che formalmente lavorano a p.iva ma in realta' svolgono un lavoro subordinato (monocliente e con attrezzatura di alvoro fornita dal cliente) saranno equiparati a lavoratori a progetto e quindi dovranno essere assunti.
Se non ho capito male la norma non si applica agli iscritti agli albi professionali e, sentivo stamattina alla radio ma non e' riportato nell'articolo, a chi ha un giro d'affari per lo stesso cliente superiore ai 18.000 euro lordi l'anno.
Spero ci sia un po' di elasticita' nell'interpretazione della legge, non vorrei trovarmi assunto coattamente, con tanto di cartellino e timbrature.... :tongue: