Nuovo regolamento macchine

Fulvio Romano

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professione: Ingegnere
software: LaTeX
regione: Emilia Romagna
Buongiorno a tutti,
visto che nessuno apre questo thread, lo apro io. E' già in vigore, anche se per tre anni possiamo continuare con la 2006/42/CE.
Per il resto? Tutto chiaro? Nessuno ha dubbi?
 

gerod

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software: un tempo: Solid Edge, SpaceClaim, Ansys Mechanical, ora matita e penna "digitale"
regione: Veneto
Ciao,
è stata pubblicata.
E' in vigore ma sarà applicata dal 20 gennaio 2027.
Fino al 19 gennaio 2027 si applicherà la 2006/42/CE, poi sarà abrogata.
Quindi oggi si applica la 2006/42/CE ovvero fino al 19/01/27 non si può applicare la (UE) 2023/1230. Ma, se penso di progettare una macchina complessa che verrà consegnata dopo il 20/01/2027 sarà il caso di pensare già al nuovo regolamento.
Per me è chiaro.
 

meccanicamg

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software: SolidWorks, FreeCAD, NanoCAD5, Me10, Excel, LibreOffice
regione: Lombardia
Io non ho ancora guardato nello specifico....ma è come il solito che cambiano le parole oppure c'è della sostanza che cambia?
 

gerod

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Direi che cambieranno delle cose, soprattutto per la parte relativa alla sicurezza informatica e ai sistemi auto-evolutivi.
C'è parecchia roba nuova su questi aspetti e chi realizza software dovrà garantire sicurezza, tracciabilità delle modifiche, ecc.
Sulla parte meccanica cambia poco.
Cambiano anche gli attori ovvero se ne aggiungono di nuovi, giusto per allinearsi al "nuovo approccio".
ciao
 

meccanicamg

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regione: Lombardia
Direi che cambieranno delle cose, soprattutto per la parte relativa alla sicurezza informatica e ai sistemi auto-evolutivi.
C'è parecchia roba nuova su questi aspetti e chi realizza software dovrà garantire sicurezza, tracciabilità delle modifiche, ecc.
Sulla parte meccanica cambia poco.
Cambiano anche gli attori ovvero se ne aggiungono di nuovi, giusto per allinearsi al "nuovo approccio".
ciao
Grazie gerod per il sunto chiaro ed essenziale.
 

DrBarde

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Ho fatto un corso da poco in cui il relatore ci ha fatto un accenno approfondito a tale riguardo.
Ci riferiva che meccanicamente cambia molto poco, cambia molto a livello software inoltre si è aggiunto una serie di novità, come ad esempio la gestione dei radar 3D e delle barriere, che per essere definite sicure richiedono ulteriori sicurezze rispetto ad ora. (Ad esempio, il rilevamento dell'uomo nella zona di lavoro pericolosa con sistemi che rilevano attributi quali il battito cardiaco).
 

gerod

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la gestione dei radar 3D e delle barriere, che per essere definite sicure richiedono ulteriori sicurezze rispetto ad ora. (Ad esempio, il rilevamento dell'uomo nella zona di lavoro pericolosa con sistemi che rilevano attributi quali il battito cardiaco).
Non mi pare che il regolamento parli di questo (è probabile che le norme di prodotto parleranno di questi aspetti). La questione è che se un componente di sicurezza usa o è costituito da dei sistemi autoevolutivi, allora questi devono seguire un iter particolare (vedi allegato I, parte A) di certificazione che oggi non è previsto.
Per le barriere optoelettroniche classiche non cambierà molto.
 

Fulvio Romano

Utente Senior
professione: Ingegnere
software: LaTeX
regione: Emilia Romagna
Molti mesi fa avevo letto che finalmente si sarebbe chiarita l'annosa questione della "destinazione d'uso" per le quasi macchine. Ma leggendo il testo definitivo non cambia praticamente niente. I soliti noti continueranno a fornire macchine complete propriamente dette che però non hanno la rulliera di ingresso e quindi le dichiarano quasi macchine.
 

gerod

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Non l'hanno chiarita ma hanno messo almeno due punti fermi:
1) se una macchina è priva solo del software allora è una macchina e non una quasi macchina (un robot con pinza ma non programmato è una macchina e non una quasi macchina come lo è adesso)
2) i RES applicabili alla quasi macchina devono essere ottemperati. Oggi tu potevi dire di non aver ottemperato i RES anche se applicabili. In sostanza, se una quasi macchina è sprovvista di un riparo fisso ma lo avresti potuto mettere, dici che non hai ottemperato il RES sui ripari. Con il Regolamento questa sarebbe una NC.

Sono d'accordo con te che la questione quasi macchina è cambiata ma è poca roba.
ciao
 

pagnotz

Utente Standard
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software: Autodesk Inventor 2021
regione: Abruzzo
Ciao,
è stata pubblicata.
E' in vigore ma sarà applicata dal 20 gennaio 2027.
Fino al 19 gennaio 2027 si applicherà la 2006/42/CE, poi sarà abrogata.
Quindi oggi si applica la 2006/42/CE ovvero fino al 19/01/27 non si può applicare la (UE) 2023/1230. Ma, se penso di progettare una macchina complessa che verrà consegnata dopo il 20/01/2027 sarà il caso di pensare già al nuovo regolamento.
Per me è chiaro.
A me risulta leggermente diverso (poi magari mi sbaglio), cioè che si può applicare la 2023/1230 già da adesso (anche su una macchina commercializzata prima del 2027) ma è facoltativo, una libera scelta; dal 2027 invece diventa obbligatorio.
Ho anche il software di Certifica per la certificazione e da qualche mese permette di scegliere per qualsiasi progetto se applicare direttiva macchine o il regolamento UE.
 

gerod

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regione: Veneto
Articolo 51
Abrogazioni
.....
2. La direttiva 2006/42/CE è abrogata a decorrere dal 20 gennaio 2027.
Articolo 54
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 20 gennaio 2027.
Mi sembra abbastanza ovvio che fino al 19 gennaio 2027 si applica la direttiva, poi il regolamento.
Ovvio è che se devi progettare un impianto che pensi di immettere nel mercato dopo il 20 gennaio 2027 dovrai progettarlo secondo il regolamento.
Il regolamento è entrato in vigore e alcuni articoli sono già applicati o verranno applicati nel corso del 2024 (art. 54).
 

gerod

Moderatore
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regione: Veneto
Sulla questione della dichiarazione di conformità secondo il Regolamento o Direttiva, ieri ad un convegno si è discusso del tema dichiarazione secondo il regolamento si o no prima del 20/01/27. Si può anche fare la dichiarazione secondo il Regolamento ma è un di più: devi comunque ottemperare i RES della 2006/42/CE e marcare secondo la 2006/42/CE.
Se poi vuoi andare anche oltre, puoi farlo ma l'obbligo è per la 2006/42/CE.
 

Marcus989

Utente poco attivo
professione: Ingegnere
software: Cerco sempre di scoprirne di nuovi
regione: Emilia Romagna
Ciao a tutti, avrei una domanda su questo Regolamento. Anche se non è ancora entrato in vigore, posso sfruttare alcune parti o definizioni che sono state aggiunte? Ad esempio viene fornita la definizione di Modifica Sostanziale, non mi risulta che la 2006/42/CE la riportasse. Posso utilizzarla in caso di dubbi per una modifica ad una vecchia macchina?
 

gerod

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Direi che se la usi va bene. Hanno già modificato le linee guida in ottica regolamento.
 

Fulvio Romano

Utente Senior
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software: LaTeX
regione: Emilia Romagna
Ciao a tutti, avrei una domanda su questo Regolamento. Anche se non è ancora entrato in vigore, posso sfruttare alcune parti o definizioni che sono state aggiunte? Ad esempio viene fornita la definizione di Modifica Sostanziale, non mi risulta che la 2006/42/CE la riportasse. Posso utilizzarla in caso di dubbi per una modifica ad una vecchia macchina?
Il regolamento esiste ed è entrato in vigore. Non è un obbligo di legge perché l'attuale D.Lgs 17/10 verrà abrogata il 20 gennaio 2027, a quel punto il Regolamento sarà legge.

Puoi fare riferimento al Regolamento che tratta di modifica sostanziale cosa che non fa la 2006/42/CE. Tuttavia la guida alla Direttiva tratta l'argomento, e questo è un testo in vigore.
 

Marcus989

Utente poco attivo
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regione: Emilia Romagna
Il regolamento esiste ed è entrato in vigore. Non è un obbligo di legge perché l'attuale D.Lgs 17/10 verrà abrogata il 20 gennaio 2027, a quel punto il Regolamento sarà legge.

Puoi fare riferimento al Regolamento che tratta di modifica sostanziale cosa che non fa la 2006/42/CE. Tuttavia la guida alla Direttiva tratta l'argomento, e questo è un testo in vigore.
Grazie Fulvio, innanzitutto complimenti, hai davvero una grande competenza sugli aspetti della sicurezza macchine.

Ho provato a consultare la guida alla 2006/42/CE, e l'unica cosa che ho trovato è questa:

"La direttiva macchine si applica anche alle macchine basate su macchine usate che sono state trasformate o ricostruite in modo così sostanziale da poter essere considerate macchine nuove. Si pone pertanto la questione di quando la trasformazione di una macchina sia considerata come la costruzione di una nuova macchina disciplinata dalla direttiva macchine. Non è possibile fornire criteri precisi che consentano di rispondere a questa domanda in ciascun caso specifico. Nel
dubbio, il soggetto che sta immettendo sul mercato o rimettendo in funzione tale macchina ricostruita dovrebbe consultare le autorità nazionali competenti in materia"


Ma veniamo ad un esempio, anche se non so se così facendo inquino il thread.
Se io costruttore immetto sul mercato una macchina, e dopo tre anni il cliente mi chiede una modifica, come faccio a capire se questa comporta la rimarcatura della macchina in oggetto?
Quello che io mi chiederei è:
- Cambiano i limiti della macchina?
- Introduco nuovi rischi che non erano stati considerati al momento della progettazione?
Se la risposta è "Sì" allora rimarco, altrimenti no.

Però a volte ti vengono chieste cose che sono borderline, ad esempio, sostituire il sistema di raffreddamento costituito da due gruppi frigo e condizionatori con un frigo centralizzato. Introduco nuovi rischi? Non penso proprio.
Cambiano i limiti? Beh il frigo sarà necessariamente più potente, quindi non saprei, la macchina sicuramente non andrà più veloce, o non cambierà la destinazione d'uso. In conclusione per me no, nessuna rimarcatura, certo occorrerà aggiornare la documentazione tecnica, quindi manuale, disegni, etc.
 

Fulvio Romano

Utente Senior
professione: Ingegnere
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regione: Emilia Romagna
Grazie Fulvio, innanzitutto complimenti, hai davvero una grande competenza sugli aspetti della sicurezza macchine.

Ho provato a consultare la guida alla 2006/42/CE, e l'unica cosa che ho trovato è questa:

"La direttiva macchine si applica anche alle macchine basate su macchine usate che sono state trasformate o ricostruite in modo così sostanziale da poter essere considerate macchine nuove. Si pone pertanto la questione di quando la trasformazione di una macchina sia considerata come la costruzione di una nuova macchina disciplinata dalla direttiva macchine. Non è possibile fornire criteri precisi che consentano di rispondere a questa domanda in ciascun caso specifico. Nel
dubbio, il soggetto che sta immettendo sul mercato o rimettendo in funzione tale macchina ricostruita dovrebbe consultare le autorità nazionali competenti in materia"


Ma veniamo ad un esempio, anche se non so se così facendo inquino il thread.
Se io costruttore immetto sul mercato una macchina, e dopo tre anni il cliente mi chiede una modifica, come faccio a capire se questa comporta la rimarcatura della macchina in oggetto?
Quello che io mi chiederei è:
- Cambiano i limiti della macchina?
- Introduco nuovi rischi che non erano stati considerati al momento della progettazione?
Se la risposta è "Sì" allora rimarco, altrimenti no.

Però a volte ti vengono chieste cose che sono borderline, ad esempio, sostituire il sistema di raffreddamento costituito da due gruppi frigo e condizionatori con un frigo centralizzato. Introduco nuovi rischi? Non penso proprio.
Cambiano i limiti? Beh il frigo sarà necessariamente più potente, quindi non saprei, la macchina sicuramente non andrà più veloce, o non cambierà la destinazione d'uso. In conclusione per me no, nessuna rimarcatura, certo occorrerà aggiornare la documentazione tecnica, quindi manuale, disegni, etc.
Capire se una modifica è sostanziale è estremamente semplice come definizione, estremamente complicato all'atto pratico.
Nel tuo caso però, a meno che non stai trattando un frigo industriale, l'aumento di potenza di un impianto accessorio non comporta aumento di produttività della macchina. Se vuoi spiegare meglio come è fatta la macchina e come ti chiedono di modificarla possiamo entrare più nel dettaglio.

Poi se il buon @gerod ritiene di separare il thread ben venga.
 

Marcus989

Utente poco attivo
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regione: Emilia Romagna
Capire se una modifica è sostanziale è estremamente semplice come definizione, estremamente complicato all'atto pratico.
Nel tuo caso però, a meno che non stai trattando un frigo industriale, l'aumento di potenza di un impianto accessorio non comporta aumento di produttività della macchina. Se vuoi spiegare meglio come è fatta la macchina e come ti chiedono di modificarla possiamo entrare più nel dettaglio.

Poi se il buon @gerod ritiene di separare il thread ben venga.
Non sono coinvolto direttamente, non me ne occupo, mi hanno solo chiesto un parere.
L'idea del cliente è quella di rimuovere i frigo e i condizionatori dei quadri e dotare la macchina di un frigo più grande all'esterno, in un punto esterno alla macchina, più lontano, e utilizzarlo per raffreddare i liquidi e i quadri elettrici, non so altro per ora.
Queste sono decisioni che sembrano molto facili sul piano delle norme, ma che spesso si portano dietro analisi complesse. Mi spiego meglio, visto che le macchine da raffreddare sono più di una si può utilizzare un frigo solo? All'atto pratico sì, ma poi come lo alimento? Uso l'alimentazione di una delle due macchine? Doto il tutto di una alimentazione indipendente? Però devo avvisare l'operatore che se spegne la macchina il frigo rimane in funzione, e quindi un rischio ulteriore c'è, mentre prima spenta la macchina spento tutto.
 

Fulvio Romano

Utente Senior
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regione: Emilia Romagna
Il frigo è una macchina separatamente immessa sul mercato con il suo manuale.
Ma cosa fa la macchina?
 

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