Parkside...Lidl....quindi Europa....IAN
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Non esiste nessun CE, cosa che invece avviene per macchine come trapano, mola a disco, aspirapolvere ecc.
Se ne deduce che non sia né una macchina né una quasi macchina...ma stiamo parlando di materiale da hobbistica.
Però è giusto che abbia un manuale, una serie di rischi dichiarati.
Costruttore uno a caso per
industria...

Ha il suo bello CE
1. D.Lgs. 81/08 - Requisiti generali per le attrezzature di lavoro:
* Art. 70 e Allegato V: stabiliscono i requisiti generali di sicurezza che le attrezzature di lavoro devono possedere. Le attrezzature immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore del DPR 459/96 che recepiva la Direttiva Macchine) devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e avere la Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità. Per le macchine antecedenti a tale data, devono comunque rispettare i requisiti generali di sicurezza dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08.
* Art. 71: Definisce gli obblighi del datore di lavoro in relazione all'uso delle attrezzature di lavoro, inclusa la manutenzione, le verifiche periodiche e l'idoneità allo scopo.
* Informazione, formazione e addestramento: I lavoratori devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sull'uso corretto e sicuro del cavalletto, nonché sui rischi connessi.
2. Articolo 139 e Allegato XVIII (Punto 2.2.2.) del D.Lgs. 81/08 - Ponti su cavalletti:
Queste disposizioni si riferiscono specificamente ai "ponti su cavalletti", ovvero strutture provvisorie realizzate con cavalletti e tavole d'appoggio per lavori in quota. Anche se un cavalletto di ferro può essere usato singolarmente, se viene impiegato per creare una superficie di lavoro sopraelevata rientra in questa categoria.
* Altezza massima: I ponti su cavalletti non devono avere altezza superiore a 2 metri e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.
* Stabilità: I piedi dei cavalletti devono essere rigidi, irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, e devono poggiare sempre su un piano stabile e ben livellato. È vietato usare cavalletti improvvisati (es. scale a pioli, blocchi di cemento) o cavalletti sovrapposti.
* Distanza tra i cavalletti:
* La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di 3,60 metri se si usano tavole con sezione trasversale di 30x5 cm e lunghe 4 metri.
* Quando si usano tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
* Impalcato: L'impalcato (le tavole d'appoggio) deve avere una larghezza minima di 90 cm e una sporgenza massima di sbalzo di 20 cm. Le tavole devono essere ben accostate tra loro e fissate.
* Carico: Non bisogna depositare materiale in eccesso sul ponte; deve rimanere solo il materiale strettamente necessario per la lavorazione. Evitare carichi concentrati.
* Divieto di elevazione aggiuntiva: È vietato utilizzare scale o altre attrezzature per elevarsi ulteriormente dall'impalcato del ponte su cavalletti.
3. Norme UNI EN (se applicabili):
Sebbene non esista una norma UNI EN specifica esclusivamente per i cavalletti da montaggio generici (non rientranti nella definizione di ponteggi o gru), i produttori possono fare riferimento a norme che regolano attrezzature simili o requisiti di sicurezza generali per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.
Ad esempio:
* UNI EN 15011:2021: Questa norma riguarda le "Gru a ponte e gru a cavalletto", ma si riferisce a macchinari di sollevamento più complessi, non al semplice cavalletto da montaggio.
* Norme per attrezzature provvisorie: I fabbricanti di "cavalletti con impalcato" (quelli che formano una piattaforma di lavoro) possono fare riferimento a norme come la UNI EN 12811-1:2004 (Ponteggi di servizio e da lavoro), la UNI EN 1004-1:2021 (Torri mobili da lavoro) e la UNI 11764:2019 per dimostrare che soddisfano i requisiti di sicurezza del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).
In sintesi, per un cavalletto di ferro da montaggio in Italia è fondamentale:
* Conformità al D.Lgs. 81/08: Se è un'attrezzatura di lavoro, deve rispettare i requisiti generali di sicurezza previsti e, se marcato CE, la Direttiva Macchine.
* Requisiti specifici per "ponti su cavalletti": Se viene utilizzato per creare una piattaforma di lavoro in altezza, deve sottostare alle limitazioni e alle prescrizioni dell'Art. 139 e dell'Allegato XVIII del D.Lgs. 81/08 (altezza massima di 2 metri, stabilità, distanza tra i cavalletti, caratteristiche dell'impalcato).
* Istruzioni d'uso e manutenzione: Deve essere fornito un libretto d'uso e manutenzione da parte del fabbricante, e il datore di lavoro deve assicurarsi che l'attrezzatura sia usata e mantenuta correttamente.
* Formazione dei lavoratori: Gli operatori devono essere adeguatamente formati sull'utilizzo sicuro.
Quindi:
Cavalletti usati in contesti non lavorativi:
Se un cavalletto è ad uso puramente domestico o hobbistico (e non viene messo a disposizione di lavoratori subordinati), la normativa del D.Lgs. 81/08 non si applica direttamente, ma è comunque
raccomandabile (ma non obbligatorio) che abbia il Marchio CE come garanzia di sicurezza.
Cavalletti usati in contesti lavorativi:
Un cavalletto di ferro per montaggio, se è un prodotto nuovo o immesso sul mercato dopo il 1996 come
attrezzatura di lavoro, DEVE avere il Marchio CE. L'assenza del Marchio CE su un'attrezzatura che lo dovrebbe avere rende l'attrezzatura non conforme e non utilizzabile in un ambiente di lavoro in Italia.
Ma costa così tanto assicurarsi che un manufatto rispecchi delle normative di sicurezza? La sicurezza deve venire prima di tutto. Fin che le norme sono interpretate al posto di descrivere esattamente i casi in cui applicarle avremo sempre persone che dicono che ci vuole e altre che non ci vuole.