marcatura ce cavalletto di sostegna

Alecs76

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Salve a tutti,

dovrei provvedere alla certificazione ce di un semplice cavalletto di appoggio.. non è motorizzato, si parla comunque di direttiva macchine e si segue la procedura per attrezzatura intercambibile?
quindi è necessario predisporre istruzioni d'uso, fascicolo tecnico con valutazione dei rischi, dico bene?
secondo Voi quali norme armonizzate sono applicabili, trattandosi di mera carpenteria, non è che rientra nella uni en iso 1090 per componenti strutturali?

grazie a tutti per leggere e delle risposte..
 

gerod

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scusami, un cavalletto di che tipo? se non è applicabile la direttiva macchine non la puoi applicare.
Perché attrezzatura intercambiabile? Magari spiegaci meglio che roba è!
 

Alecs76

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Un trepiede realizzato con tubolari in acciaio con in mezzo un tubolare telescopico su cui in alto è saldata una piastra su cui poggia il carico. .somiglia al cric dell auto ma senza sistema di movimentazione a vite..solo un perno passante di blocco. .un po come quello dei ventilatori da casa..con un carico sopra da 75 q..
 

gerod

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non mi pare sia tra le definizioni di macchina.
 

Alecs76

Utente Junior
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..non credo si identifichi come macchina. .la domanda é sulla base di quale norma il costruttore può dichiarare la conformita ce ?
 

pollo

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Devi ragionare al contrario: non è norma-direttiva, ma direttiva-norma. Mi spiego
1. quale direttiva si applica al tuo aggeggio? Individui la direttiva specifica e la applichi.
2. per fare questo, dalla lista delle norme armonizzate della direttiva che hai individuato estrai quelle applicabili e vedi se riesci a rispettarle. La conformità alla norma armonizzata è presunzione di conformità alla direttiva. Se non ci sono norme applicabili al tuo caso specifico, devi rispettare i requisiti della direttiva
 

gerod

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Devi ragionare al contrario: non è norma-direttiva, ma direttiva-norma. Mi spiego
1. quale direttiva si applica al tuo aggeggio? Individui la direttiva specifica e la applichi.
2. per fare questo, dalla lista delle norme armonizzate della direttiva che hai individuato estrai quelle applicabili e vedi se riesci a rispettarle. La conformità alla norma armonizzata è presunzione di conformità alla direttiva. Se non ci sono norme applicabili al tuo caso specifico, devi rispettare i requisiti della direttiva
d'accordo ma credo che non ci sia una direttiva applicabile a meno del regolamento sui prodotti da costruzione.

Potrebbe rientrare nella direttiva macchine se ci metti un martinetto.
Prova a vedere la EN 1494 se magari batte con qualcosa dei tuoi sistemi.
certo che devi dimensionare il tutto, hai un bel carico...
 

Alecs76

Utente Junior
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http://www.autolift.co.uk/axlestands7_5t.htm

questo è praticamente uguale.. grazie per le risposte..ora valuto l'applicabilità della EN 1494

per il dimensionamento in realtà ho già un prototipo costruito e testato, farò un calcolo con modello 3d agli elementi finiti, ma sappiamo già che supporta il carico..
 

gerod

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Mi sento di dire che non è un accessorio di sollevamento.
Non si applica la direttiva macchine
Fai un bel calcolo di resistenza sui punti/elementi critici e vai.
Non credo si applichi la 1090, prova a vedere in rete: gira un doc su ciò che è dentro la 1090 e ciò che è fuori
ciao
 

Ing.Trip

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Salve, mi trovo ad affrontare questo problema. da una ricerca, il cavalletto potrebbe essere visto come una quasi macchina. la direttiva macchine richiama solo che deve essere stabile all'uso che si deve fare. avete del materiale al riguardo ?
 

gerod

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Quasi macchina? No è una quasi macchina! Se fosse una quasi macchina dovrebbe avere organi mobili! Li ha?
Qual è questa ricerca?
Il cavalletto di appoggio non ha una direttiva di prodotto (forse RPC?).
E' una struttura, direi un'attrezzatura di lavoro ma nulla di più.
 

Fulvio Romano

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Riapro il thread per la terza volta. Sempre un cavalletto, questa volta semplici tubolari saldati tra loro. Viene utilizzato per poggiarci sopra una macchina durante il suo assemblaggio per lavorarci in posizione ergonomica. Ok calcolo dei punti critici, ok targa di portata. Ma esiste qualche norma a cui fare riferimento per il calcolo della struttura? Senza scomodare EN 1993?
 

meccanicamg

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Parkside...Lidl....quindi Europa....IAN 367748_2101
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Non esiste nessun CE, cosa che invece avviene per macchine come trapano, mola a disco, aspirapolvere ecc.
Se ne deduce che non sia né una macchina né una quasi macchina...ma stiamo parlando di materiale da hobbistica.
Però è giusto che abbia un manuale, una serie di rischi dichiarati.

Costruttore uno a caso per industria...

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Ha il suo bello CE

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1. D.Lgs. 81/08 - Requisiti generali per le attrezzature di lavoro:
* Art. 70 e Allegato V: stabiliscono i requisiti generali di sicurezza che le attrezzature di lavoro devono possedere. Le attrezzature immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore del DPR 459/96 che recepiva la Direttiva Macchine) devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e avere la Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità. Per le macchine antecedenti a tale data, devono comunque rispettare i requisiti generali di sicurezza dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08.
* Art. 71: Definisce gli obblighi del datore di lavoro in relazione all'uso delle attrezzature di lavoro, inclusa la manutenzione, le verifiche periodiche e l'idoneità allo scopo.
* Informazione, formazione e addestramento: I lavoratori devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sull'uso corretto e sicuro del cavalletto, nonché sui rischi connessi.
2. Articolo 139 e Allegato XVIII (Punto 2.2.2.) del D.Lgs. 81/08 - Ponti su cavalletti:
Queste disposizioni si riferiscono specificamente ai "ponti su cavalletti", ovvero strutture provvisorie realizzate con cavalletti e tavole d'appoggio per lavori in quota. Anche se un cavalletto di ferro può essere usato singolarmente, se viene impiegato per creare una superficie di lavoro sopraelevata rientra in questa categoria.
* Altezza massima: I ponti su cavalletti non devono avere altezza superiore a 2 metri e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.
* Stabilità: I piedi dei cavalletti devono essere rigidi, irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, e devono poggiare sempre su un piano stabile e ben livellato. È vietato usare cavalletti improvvisati (es. scale a pioli, blocchi di cemento) o cavalletti sovrapposti.
* Distanza tra i cavalletti:
* La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di 3,60 metri se si usano tavole con sezione trasversale di 30x5 cm e lunghe 4 metri.
* Quando si usano tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
* Impalcato: L'impalcato (le tavole d'appoggio) deve avere una larghezza minima di 90 cm e una sporgenza massima di sbalzo di 20 cm. Le tavole devono essere ben accostate tra loro e fissate.
* Carico: Non bisogna depositare materiale in eccesso sul ponte; deve rimanere solo il materiale strettamente necessario per la lavorazione. Evitare carichi concentrati.
* Divieto di elevazione aggiuntiva: È vietato utilizzare scale o altre attrezzature per elevarsi ulteriormente dall'impalcato del ponte su cavalletti.
3. Norme UNI EN (se applicabili):
Sebbene non esista una norma UNI EN specifica esclusivamente per i cavalletti da montaggio generici (non rientranti nella definizione di ponteggi o gru), i produttori possono fare riferimento a norme che regolano attrezzature simili o requisiti di sicurezza generali per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.
Ad esempio:
* UNI EN 15011:2021: Questa norma riguarda le "Gru a ponte e gru a cavalletto", ma si riferisce a macchinari di sollevamento più complessi, non al semplice cavalletto da montaggio.
* Norme per attrezzature provvisorie: I fabbricanti di "cavalletti con impalcato" (quelli che formano una piattaforma di lavoro) possono fare riferimento a norme come la UNI EN 12811-1:2004 (Ponteggi di servizio e da lavoro), la UNI EN 1004-1:2021 (Torri mobili da lavoro) e la UNI 11764:2019 per dimostrare che soddisfano i requisiti di sicurezza del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).

In sintesi, per un cavalletto di ferro da montaggio in Italia è fondamentale:
* Conformità al D.Lgs. 81/08: Se è un'attrezzatura di lavoro, deve rispettare i requisiti generali di sicurezza previsti e, se marcato CE, la Direttiva Macchine.
* Requisiti specifici per "ponti su cavalletti": Se viene utilizzato per creare una piattaforma di lavoro in altezza, deve sottostare alle limitazioni e alle prescrizioni dell'Art. 139 e dell'Allegato XVIII del D.Lgs. 81/08 (altezza massima di 2 metri, stabilità, distanza tra i cavalletti, caratteristiche dell'impalcato).
* Istruzioni d'uso e manutenzione: Deve essere fornito un libretto d'uso e manutenzione da parte del fabbricante, e il datore di lavoro deve assicurarsi che l'attrezzatura sia usata e mantenuta correttamente.
* Formazione dei lavoratori: Gli operatori devono essere adeguatamente formati sull'utilizzo sicuro.

Quindi:

Cavalletti usati in contesti non lavorativi:
Se un cavalletto è ad uso puramente domestico o hobbistico (e non viene messo a disposizione di lavoratori subordinati), la normativa del D.Lgs. 81/08 non si applica direttamente, ma è comunque raccomandabile (ma non obbligatorio) che abbia il Marchio CE come garanzia di sicurezza.

Cavalletti usati in contesti lavorativi:
Un cavalletto di ferro per montaggio, se è un prodotto nuovo o immesso sul mercato dopo il 1996 come attrezzatura di lavoro, DEVE avere il Marchio CE. L'assenza del Marchio CE su un'attrezzatura che lo dovrebbe avere rende l'attrezzatura non conforme e non utilizzabile in un ambiente di lavoro in Italia.

Ma costa così tanto assicurarsi che un manufatto rispecchi delle normative di sicurezza? La sicurezza deve venire prima di tutto. Fin che le norme sono interpretate al posto di descrivere esattamente i casi in cui applicarle avremo sempre persone che dicono che ci vuole e altre che non ci vuole.
 

gerod

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Se quei cavalletti hanno il CE significa che sono conformi a qualche direttiva: la 2006/42/ce assolutamente non applicabile. Regolamento prodotti da costruzione? Non mi pare. Quelle attrezzature vanno calcolate.
In un processo dove quegli oggetti erano stati contestati, è stata chiesta l’idoneità statica.
No CE, anche se fossero parte della macchina!
 

meccanicamg

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Guardando un po' meglio e ritornando al mio post precedente, possiamo dire che il costruttore che usa la EN 13155 sbaglia perché è solo per attrezzature e sistemi di sollevamento, non per sistemi dove ci si mette il carico sopra. Quindi se ha usato questa norma ha sbagliato e non garantito il il requisito di sicurezza.

Le norme armonizzate che regolano i ponteggi sono EN 12810 e EN 12811....
Screenshot_20250629_213435_Chrome.jpg
Tutte le informazioni sul quaderno tecnico di INAIL.

Quindi non deve avere il CE.... perché per gli artisti legislativi non rientra nelle categorie indicate nella direttiva macchine, non fa parte di opere fisse ma solo attrezzature temporanee e quindi segue solo la norma di sicurezza italiana DL 82/2008 ... Che trova seguito nelle due EN sopra citate per seguire normative sui materiali, calcoli, taglie e dimensioni.
Screenshot_20250629_214149_Samsung Notes.jpg
Quindi dopo una attenta analisi e una lettura più approfondita delle varie fonti, il cavalletto non vuole il CE ma solo l'autorizzazione ministeriale. Se il cavalletto lo costruisci con IPE/UPN al posto dei tubi Innocenti non seguirai nemmeno le due norme EN sopra menzionate.
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meccanicamg

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Se quei cavalletti hanno il CE significa che sono conformi a qualche direttiva: la 2006/42/ce assolutamente non applicabile. Regolamento prodotti da costruzione? Non mi pare. Quelle attrezzature vanno calcolate.
In un processo dove quegli oggetti erano stati contestati, è stata chiesta l’idoneità statica.
No CE, anche se fossero parte della macchina!
Hai perfettamente ragione. Ho trovato tutti i riferimenti e ho postato tutte le informazioni utili per capire il perché NO.
Comunque c'è un giro un gran caos.
 

gerod

Moderatore
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Il caos è fatto dai furbetti che ci mettono il CE.
Si chiama apposizione indebita di marcatura ed è sanzionata. Basterebbe segnalare al ministero.
 

Fulvio Romano

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E' evidente che questi trabiccoli non possano essere certificati. Più che altro chiedevo se esiste qualche norma relativa al dimensionamento strutturale a cui fare riferimento.
Per la EN 13155 ad esempio esistono le EN 13001. Mi chiedevo se esitesse qualcosa di analogo alle 13001.
 

meccanicamg

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E' evidente che questi trabiccoli non possano essere certificati. Più che altro chiedevo se esiste qualche norma relativa al dimensionamento strutturale a cui fare riferimento.
Per la EN 13155 ad esempio esistono le EN 13001. Mi chiedevo se esitesse qualcosa di analogo alle 13001.
Non conosco la EN 13001 ma per cavalletti e assimilati ci sono le EN 12810 e EN 12811 che definiscono taglie, materiali, calcoli ecc.
 

Fulvio Romano

Utente Senior
professione: Ingegnere
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regione: Emilia Romagna
Non conosco la EN 13001 ma per cavalletti e assimilati ci sono le EN 12810 e EN 12811 che definiscono taglie, materiali, calcoli ecc.
Grazie mille, era quello che mi serviva.
Tuttavia queste norme sembrano specifiche per strutture che siano esse stesse luoghi di lavoro, in particolare per l'edilizia (opera provvisionale). E comunque fanno riferimento agli eurocodici.
Forse è meglio fare un calcolo strutturale in scienza e coscienza e basta. Anche perché sono cavalletti riutilizzabili, quindi scegliendo un fattore di sicurezza come non ci fosse un domani metti un po' di ferro in più e dormi tra due guanciali.

Grazie a tutti
 

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