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Il Ministero dello Sviluppo economico ha aggiornato lo schema di procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale.
L'aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche legislative introdotte dal decreto “Destinazione Italia” (Dl n. 145/2013), convertito nella legge n. 9/2014. Questo provvedimento ha innalzato da 64 a 80 ore la durata minima del corso di formazione necessario per diventare certificatore energetico degli edifici. Inoltre, l'obbligo del corso è stato cancellato per alcune categorie di laureati .
La normativa prevede che i corsi di formazione per i certificatori energetici degli edifici possano essere svolti a livello nazionale da Università, Organismi ed enti di ricerca, Consigli, ordini e collegi professionali.
L’articolo 2 comma 5 del DPR 75/2013 fornisce un elenco esaustivo dei soggetti che possono svolgere, a livello nazionale, i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici ed i relativi esami finali I corsi sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture.
Al termine del corso il partecipante dovrà sostenere esame finale condotto nel rispetto delle seguenti modalità:
a) ammissione del candidato subordinata alla verifica della frequenza minima obbligatoria (85% delle ore complessive del corso);
b) presenza nella commissione di esame di un esperto esterno all’organismo organizzatore del corso, che non abbia partecipato all’attività di docenza o di organizzazione del corso; l’esperto esterno deve possedere uno dei titoli di studio indicati all’art. 2 comma 3, lettera a) del DPR 75/2013 ed una adeguata esperienza (almeno quinquennale) nel settore della certificazione energetica degli edifici con funzione di supervisione complessiva. Il CV dell’esperto esterno - che deve essere prodotto con la documentazione allegata all’ istanza di autorizzazione - deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e deve riportare l’autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
c) esecuzione della prova finale in modalità frontale. La prova deve prevedere una prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati nel corso e una prova orale incentrata sulla discussione di un APE. La prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.
L'aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche legislative introdotte dal decreto “Destinazione Italia” (Dl n. 145/2013), convertito nella legge n. 9/2014. Questo provvedimento ha innalzato da 64 a 80 ore la durata minima del corso di formazione necessario per diventare certificatore energetico degli edifici. Inoltre, l'obbligo del corso è stato cancellato per alcune categorie di laureati .
La normativa prevede che i corsi di formazione per i certificatori energetici degli edifici possano essere svolti a livello nazionale da Università, Organismi ed enti di ricerca, Consigli, ordini e collegi professionali.
L’articolo 2 comma 5 del DPR 75/2013 fornisce un elenco esaustivo dei soggetti che possono svolgere, a livello nazionale, i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici ed i relativi esami finali I corsi sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture.
Al termine del corso il partecipante dovrà sostenere esame finale condotto nel rispetto delle seguenti modalità:
a) ammissione del candidato subordinata alla verifica della frequenza minima obbligatoria (85% delle ore complessive del corso);
b) presenza nella commissione di esame di un esperto esterno all’organismo organizzatore del corso, che non abbia partecipato all’attività di docenza o di organizzazione del corso; l’esperto esterno deve possedere uno dei titoli di studio indicati all’art. 2 comma 3, lettera a) del DPR 75/2013 ed una adeguata esperienza (almeno quinquennale) nel settore della certificazione energetica degli edifici con funzione di supervisione complessiva. Il CV dell’esperto esterno - che deve essere prodotto con la documentazione allegata all’ istanza di autorizzazione - deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e deve riportare l’autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
c) esecuzione della prova finale in modalità frontale. La prova deve prevedere una prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati nel corso e una prova orale incentrata sulla discussione di un APE. La prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.